NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE – ACCORDO DEL 15/12/2022

Nuovo Regolamento Macchine – Regole aggiornate per seguire la digitalizzazione

Il 15/12/2022 i negoziatori del Parlamento hanno raggiunto un accordo con i loro omologhi del Consiglio sul nuovo regolamento sui macchinari.

Nuove disposizioni sono state concordate per migliorare ed adattare il quadro legislativo esistente alle attuali esigenze del mercato e ai rischi per la sicurezza derivanti dalle tecnologie digitali emergenti.

L’allegato I per le macchine ad alto rischio si divide

Affinché i macchinari possano essere immessi sul mercato dell’UE, i fabbricanti devono garantire il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza e l’esecuzione dei controlli di conformità. I requisiti di valutazione della conformità per le macchine prodotte dovrebbero tuttavia essere proporzionati ai loro rischi potenziali.

Per il motivo sopra riportato, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto di dividere in due parti l’elenco delle macchine “ad alto rischio” con valutazione della conformità obbligatoria da parte di terzi, come proposto dalla Commissione nell’allegato 1 Secondo l’accordo, solo 6 categorie di macchine saranno soggette a questa valutazione di conformità obbligatoria da parte di terzi . Non sono ancora state rese pubbliche le informazioni sulle 6 categorie di macchine soggette a questa procedura di valutazione, tuttavia la bozza di regolamento ed i sui documenti in corso di revisione, portano l’attenzione verso le macchine elencate ai punti 8,9,13,14,15,16,17,18 e 24  dell’allegato I la cui ultima stesura presentava già la divisione tra parte A e parte B. Attenderemo per comprendere meglio quali di queste macchine rimarranno nella parte A dell’allegato e quali potranno avvalersi di procedura di autovalutazione prevista per la parte B. Per le macchine allegato 1 parte B, rimane infatti aperta l’opzione dell’autovalutazione della conformità da parte dei fabbricanti, per cui il coinvolgimento degli organismi di valutazione della conformità è una scelta non obbligatoria.

Procedura per le macchine in allegato I parte A

 L’allegato I parte A richiama macchine soggette alla procedura descritta all’articolo 21 comma 2 del Regolamento, ovvero:

“Se il prodotto macchina presenta rischi elevati ed è elencato nell’allegato I, il fabbricante o il suo mandatario e la persona che ha apportato una modifica sostanziale al prodotto macchina applica una delle seguenti procedure:

a)procedura d’esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII, seguita dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VIII;

b)conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H), di cui all’allegato IX.”

La procedura d’esame UE del tipo (modulo B) di cui all’allegato VII è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico del prodotto macchina e verifica e attesta che il progetto tecnico di tale prodotto macchina rispetta i requisiti applicabili del presente regolamento.

La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all’allegato VIII è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto macchina in questione è conforme al tipo descritto nell’attestato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità del prodotto macchina fabbricato rispetto al tipo descritto nell’attestato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE su ogni singolo prodotto macchina conforme al tipo descritto nell’attestato di esame UE del tipo e che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello del prodotto macchina e la deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto macchina è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare il prodotto macchina per il quale è stata compilata.

Procedura per le macchine in allegato I parte B

L’allegato I parte B richiama macchine soggette alla procedura descritta nel (modulo A) di cui all’allegato VI. del Regolamento, ovvero:

La conformità basata sul controllo interno della produzione prevede che il fabbricante ottemperi agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisca e dichiari, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto macchina soddisfa i requisiti del presente regolamento. Gli obblighi a cui il fabbricante deve ottemperare sono:

      1. Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica di cui all’allegato IV.
      2. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità del prodotto macchina fabbricato rispetto alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti applicabili del presente regolamento.
      3. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE ad ogni singolo prodotto macchina che soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione di conformità UE per ciascun modello di prodotto macchina conformemente all’articolo 20 che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto macchina è stato immesso sul mercato o messo in servizio. La dichiarazione di conformità UE deve identificare il prodotto macchina per il quale è stata compilata.

Documentazione digitale

Il regolamento stabilisce un giusto equilibrio tra  documentazione digitale e cartacea . Ciò significa che i colegislatori hanno convenuto in linea di principio che:

  1. le istruzioni digitali saranno l’opzione predefinita
  2. le istruzioni cartacee rimarranno un’opzione al momento dell’acquisto per i clienti che non hanno accesso alla copia digitale
  3. le informazioni di base sulla sicurezza dovranno essere fornite con ogni prodotto

Scopo

Per garantire la certezza del diritto, i colegislatori hanno deciso di chiarire il campo di applicazione e le definizioni proposte dalla Commissione europea. In particolare, hanno convenuto  di non escludere i  piccoli veicoli adibiti al trasporto personale e i veicoli elettrici leggeri come  monopattini elettrici  e  biciclette elettriche , poiché sono ampiamente utilizzati e potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i loro utenti.

Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento macchine

Il nuovo regolamento macchine dovrebbe essere pubblicato nei primi mesi del 2023, entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione e verrà applicato dopo 42 mesi.

Approfondimenti e link ufficiale

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/15/council-and-european-parliament-agree-on-safety-requirements-for-machinery-products/

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64522/safety-of-machinery-deal-on-updated-rules-fit-for-the-digital-era

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508