Responsabilità per vizi palesi sulle macchine

il preposto

al preposto dunque sono attribuiti dal datore di lavoro :

compiti organizzativi

  • alcuni poteri disciplinari e coercitivi, necessari per attuare le misure di
  • sicurezza, compresa la verifica dell’esistenza di eventuali fonti di rischio e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
  • La verifica della conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge, impedisce l’uso di quelli che, per qualsiasi motivo, sono pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra.

Se non lo fa può essere accusato di:

comportamento colposo.

SANZIONI: fino a due mesi di reclusione o ammenda da 400 euro a 1200 euro

Il datore di lavoro ha la responsabilità per vizi palesi sulle macchine.

Egli infatti è tenuto a verificare la presenza di non conformità palesi prima della loro messa in servizio ed è responsabile di violazione degli articoli 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) qualora metta a disposizione dei lavoratori macchine non conformi ai requisiti legislativi applicabili e quindi pericolose.

Per non conformità palese si intende infatti un vizio che può essere individuato da un esame visivo o da prove di funzionamento.

Le non conformità possono riguardare la macchina oppure la documentazione di accompagnamento della stessa, ad esempio in caso di dichiarazione di conformità errata oppure manuale di istruzioni incompleto.

La sentenza del 29 gennaio 2013, n. 4549 della Cassazione Penale, sezione IV ribadisce la non validità difensiva del concetto di buona fede da parte del datore di lavoro che introduce una nuova macchina, all’interno del proprio ambiente di lavoro, senza verificarne i principi di sicurezzapoiché munita della dichiarazione CE di conformità fornita dal costruttore.

Tale sentenza è relativa all’infortunio di un lavoratore a seguito dell’utilizzo di una macchina priva delle protezioni antinfortunistiche relative agli organi di movimentazione della stessavizio palese e quindi rilevabile dal datore di lavoro:

Per quanto poi attiene all’assunto difensivo secondo cui l’imputato in piena buona fede aveva fatto utilizzare ai suoi dipendenti la macchina “passo passo” in quanto provvista della “Dichiarazione CE di conformità“, la Corte territoriale ha osservato che non risponde al vero che una eventuale insufficiente sicurezza della macchina non doveva essere imputata al datore di lavoro, in quanto il datore di lavoro è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione di una macchina e, nella fattispecie che ci occupa, la pericolosità del macchinario non derivava da un vizio occulto.

La sentenza dell’11 marzo 2013, n 11445 della Cassazione Penale, sezione IV afferma che lassenza di infortuni in passato non è motivo per ritenere che il vizio sia occulto:

L’esistenza di un vizio occulto del macchinario non può certamente desumersi dalla circostanza per la quale il pregresso utilizzo del macchinario in questione non ha visto il verificarsi di analoghi infortuni… né poteva valere ad escludere la responsabilità del Datore di Lavoro il fatto che la macchina riportasse il marchio CE e che il costruttore non avesse indicato nel libretto di istruzioni l’esistenza di rischi residui. La Corte territoriale rilevava infatti che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute dei lavoratori verificando che la macchina sia dotata di idonei dispositivi di sicurezza, in rapporto alle modalità del suo concreto utilizzo e quindi in tutti i momenti della sua utilizzazione.

Di conseguenza il Datore di Lavoro avrebbe dovuto e potuto rilevare la non idoneità ai fini prevenzionistici dell’attrezzatura perché la pericolosità della macchina era evidente essendo la guida ed i vari pezzi in movimento visibilmente sprovvisti di protezioni antinfortunistiche.