RAEE e ROHS quando si applicano?

RAEE e ROHS quando si applicano?

Forse non tutti i produttori di macchinari industriali sanno se e quando i loro prodotti sono soggetti alle direttive ROHS e RAEE. 

La Direttiva RAEE ovvero “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (2012/19/UE) ha la finalità di migliorare e regolamentare la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (quindi considerate come rifiuti).

La ROHS II ovvero “Restriction Of Hazardous Substances” (2011/65/UE) interviene nelle fasi progettazione e produzione delle apparecchiature, limitandone la presenza di determinate sostanze pericolose (Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente e altri composti chimici organici quali ftalati e composti fenilici).

Entrambe le Direttive hanno come principale campo di applicazione quello delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche identificate anche dall’acronimo «AEE», che per definizione comune ad entrambe le direttive, sono:

 “Apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”

Si capisce come il campo di applicazione sia piuttosto ampio e, soprattutto, come al suo interno possano ricadere diverse macchine industriali prodotte e immesse sul mercato.

In base al campo di applicazione della direttiva RAEE, la direttiva non si applica agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni (articolo 2, lettera b) e agli impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti (articolo 2.c).

Queste esclusioni sono molto importanti per i costruttori di macchinari industriali ed impianti per capire se le macchine prodotte ricadano nel campo di applicazione della direttiva, ma non esiste un orientamento univoco nei diversi stati europei su cosa si intenda esattamente per grandi dimensioni.

A partire dal 15 agosto 2018 è anche prevista l’entrata in vigore del cosiddetto “open scope” che amplia il campo di applicazione a tutte la Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) non esplicitamente escluse.

Analizzando quindi in dettaglio le Direttive sopra citate si scopre come l’ampio campo di applicazione sia stato definito in modo puntuale ma che, allo stesso tempo, permangono alcune “zone grigie” in merito all’assoggettabilità e alla esclusione di alcune tipologie di apparecchiature.

A cosa si applica la RAEE?

La Direttiva RAEE si applica, a decorrere dal 15/08/2018, alle seguenti categorie di apparecchiature:

  • Apparecchiature per lo scambio di temperatura
  • Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2
  • Lampade
  • Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm),
  • Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

A cosa si applica la ROHS?

La Direttiva ROHS si applica invece alle seguenti categorie di apparecchiature:

  • Grandi elettrodomestici
  • Piccoli elettrodomestici
  • Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  • Apparecchiature di consumo
  • Apparecchiature di illuminazione
  • Strumenti elettrici ed elettronici
  • Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
  • Dispositivi medici
  • Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
  • Distributori automatici
  • Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

Cosa è escluso dalle direttive RAEE e ROHS?

Entrambe le Direttive prevedono delle esclusioni dal proprio campo di applicazione che riportiamo di seguito (da notare come le esclusioni siano leggermente differenti per le due Direttive):

CATEGORIA ESCLUSIONE

RAEE

ESCLUSIONE

ROHS

1 Apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; X X
2 Apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura X X
3 Lampade a incandescenza X
4 Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio X X
5 Utensili industriali fissi di grandi dimensioni; X X
6 Impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti; X X
7 Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; X X
8 Macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale X X
9 Apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese; X X
10 Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi. X
11 Dispositivi medici impiantabili attivi X
12 Pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali X

Cosa si intende per “utensili” o “installazioni” industriali fissi di grandi dimensioni?

Proprio con specifico riferimento alle esclusioni di cui ai punti 5 e 6, che certamente comprendono un buon numero di macchine soprattutto ad uso industriale, rimangono delle incertezze in quanto le norme non definiscono in modo univoco e puntuale il concetto di “utensili” o “installazioni” industriali fissi di grandi dimensioni.

Il Ministero dell’Ambiente italiano, nella guida per l’applicazione delle direttive del maggio 2018, ha fornito precisi chiarimenti in merito a questi aspetti secondo le  definizioni della EWRN (Rete europea dei registri WEEE).

Vi invitiamo a consultare il documento ufficiale redatto dal Ministero dell’Ambiente, leggendo in particolare i contenuti da pagina 17 a pagina 20, fondamentali per individuare l’applicabilità delle direttive ROHS e RAEE alla costruzione di macchine.

Scarica la guida per l’applicazione delle direttive del maggio 2018