Cos’è il Piano Transizione 5.0
Il Piano Transizione 5.0 è istituito con Il Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 che prevede crediti di imposta fino al 45% per le aziende che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”
Il piano nazionale Industria 4.0 è stato proposto originariamente a fine 2016 ed aveva l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende in tecnologie ed aumentarne la competitività ed aumentare la spesa delle aziende in ricerca, sviluppo ed innovazione. La legge attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel 2017, poi prorogata negli anni successivi fino al 2023.
Chi può godere del beneficio fiscale dell’incentivo?
Possono goderne tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese che applicano il nuovo regime forfettario.
I beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
A quali beni acquistati si applica l’incentivo ?
Concorrono alla base di calcolo per la determinazione del credito d’imposta gli investimenti e le spese relativi a:
- Beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
- Beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A. L’Allegato B, inoltre, è ampliato prevedendo l’ammissibilità di:
– software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono la raccolta, l’elaborazione dei dati e il monitoraggio continuo dei consumi;
– i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni di cui sopra. - Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
- I beni immateriali, non indispensabili e non connessi a beni in allegato A, con limitazioni
- Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.
- I beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:
– 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
– 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %. - Le spese per la formazione del personale aventi oggetto uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell’Allegato 2 al Decreto interministeriale 24 luglio 2024 e che rispondano a determinate condizioni, tra cui:
– siano finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
– rientrino nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali;
– non superino, in ogni caso, il limite massimo di 300 mila euro.
Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.
Quale è l’ammontare del credito di imposta?
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte di GSE.
L’ eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Quali sono i requisiti da rispettare?
I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e generare una riduzione dei consumi energetici
In particolare i beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge, devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:
- Controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
- Integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
- Interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
- Corrispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
Inoltre la macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:
- Sistemi di tele manutenzione e/o tele diagnosi e/o controllo in remoto;
- Sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
- Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Cosa deve fare l’impresa per godere del beneficio dell’incentivo?
L’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.
Le Certificazioni di cui sopra sono rilasciate da parte di un valutatore indipendente, abilitato ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 ovvero:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Fasi della procedura?
- Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €). - Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e al 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
- A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
Link alle fonti ed approfondimenti ufficiali
Pagina ufficiale dell’incentivo: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0#faq
Slide ufficiali: Slide Transizione 5.0
Link diretto e ufficiale delle FAQ aggiornate: Risposte alle domande aggiornate al 8/10/2024
Circolare Operativa: Circolare Operativa “Transizione 5.0
Leggi di riferimento:
- Decreto direttoriale 11 settembre 2024 – Presentazione comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione
- Circolare operativa 16 agosto 2024 – Chiarimenti tecnici utili alla corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa
- Decreto direttoriale 6 agosto 2024 – Termini e modalità presentazione domande
- Decreto interministeriale 24 luglio 2024 – Modalità attuative del Piano Transizione 5.0
- Art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (normattiva.it) – Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» sul sito del : Gestore dei Servizi energetici