Quali sono gli adempimenti ROHS e RAEE per il produttore  di macchinari?

Quali sono gli adempimenti ROHS e RAEE per il produttore  di macchinari?

Qualora comunque una macchina dovesse ricadere in una delle categorie di cui ai campi di applicazione delle due Direttive oggetto di analisi, il produttore, definito come colui che fabbrica e/o commercializza apparecchiature recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure che rivende sul mercato nazionale apparecchiature prodotte extra UE, è soggetto ad una serie di adempimenti sostanzialmente differenti per le due Direttive.

Se, da un lato, la Direttiva RAEE, prevede adempimenti di carattere amministrativo/finanziario legati al contributo alla corretta gestione delle apparecchiature a fine vita (Iscrizione al Registro nazionale dei Produttori e finanziamento del sistema di raccolta dei rifiuti di apparecchiature mediante appositi Consorzi), la Direttiva RoHS prevede adempimenti di carattere tecnico/documentale, riconducibili a quelli della Direttiva macchine.

Quali sono gli obblighi per il produttore?

Un elemento di novità dell’attuale Direttiva RoHS è infatti rappresentato dagli Adempimenti dei produttori di apparecchiature, ovvero:

  • Marcatura CE
  • Redazione di Dichiarazione di Conformità
  • Preparazione di Fascicolo Tecnico contenente tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dei singoli materiali omogenei costituenti l’apparecchiatura.

All’atto dell’immissione sul mercato il fabbricante deve quindi assolvere ai seguenti obblighi:

  • Garantire che l’apparecchiatura sia stata progettata e fabbricata conformemente alle restrizioni relativamente alle sostanze di cui alla Direttiva RoHS II
  • Predisporre la documentazione tecnica in accordo alla norma armonizzata EN 50581:2012 e predisporre una procedura di controllo della produzione conformemente all’allegato II Modulo A della Decisione n°768/2008/CE
  • Redigere una dichiarazione UE di conformità con i contenuti di cui all’Allegato Vi della Direttiva (Allegato IV del D.Lgs. 27/2014) e apposizione della marcatura CE sul prodotto finito secondo i principi generali di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n°765/2008.

Da notare che, qualora dovessero essere presenti altre direttive applicabili, che richiedessero la valutazione della conformità (es. Direttiva macchine, Direttiva PED ecc), potrà essere redatta una documentazione tecnica unica.

Scarica la guida per l’applicazione delle direttive del maggio 2018