Detrazioni fiscali: possibile accedervi senza CILA.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che si può accedere alle detrazioni fiscali anche senza una CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), qualora gli interventi da effettuare ricadano in edilizia libera.

La risposta all’interpello n. 287 dello scorso 19 luglio affronta un caso pratico e fornisce alcune utili indicazioni sulla prassi da seguire per aver diritto alle detrazioni fiscali.

Il quesito posto è il seguente:
• L’istante riferisce di aver effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici e che, prima di iniziare i predetti lavori, si è rivolto all’ufficio comunale di competenza per avere indicazioni sulle procedure da seguire.
• Il Comune ha risposto che non era necessaria effettuare alcuna comunicazione, poiché tali lavori sono compresi tra quelli di “edilizia libera”.
• Ciò posto, l’istante che intende fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, si è rivolto al proprio commercialista il quale sostiene, invece, che per i predetti lavori sia necessario presentare la CILA (comunicazione inizio dei lavori asseverata da un tecnico).
• L’istante, avendo effettuato correttamente tutti gli adempimenti prescritti, tra cui i pagamenti mediante bonifico specifico, ritiene di avere diritto alle detrazioni.

L’Agenzia delle Entrate, in merito, ricorda che:
“nella circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del dPR n. 445/2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.”

Va rilevato, al riguardo, che con il D.Lgs n. 222/2016 è stato attuato, tra l’altro, un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, la cui disciplina è contenuta a livello nazionale nel Testo unico dell’Edilizia, prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.

Il suddetto decreto è, inoltre, corredato dalla Tabella A che, nella Sezione II – Edilizia, riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Inoltre, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 222/2016, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.

Sul punto, però, la risposta all’interpello n. 287 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce una distinzione importante: quella tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.

Si ricorda a tal proposito che il bonus ristrutturazioni spetta:
• esclusivamente per la manutenzione straordinaria qualora i lavori siano effettuati su edifici singoli;
• anche per la manutenzione ordinaria nel caso di lavori effettuati in condominio.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è particolarmente chiara nel definire che la mancata richiesta di autorizzazione e del titolo abilitativo sia a tutti gli effetti obbligatoria, se richiesta, per l’accesso al bonus ristrutturazioni.

Nel caso opposto, ovvero per i lavori in edilizia libera, il contribuente beneficiario della detrazione fiscale che, sulla base della normativa vigente non ha richiesto alcun titolo abilitativo, dovrà autodichiarare la data di inizio dei lavori e la circostanza che si tratta di interventi agevolabili e che non richiedono alcuna autorizzazione preventiva.

Sulla base di quanto sopra esposto, risulta che gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati dall’istante rientrino, in linea di principio, come chiarito dalla circolare n. 13/E del 2019, tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

In conclusione: sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione, l’Istante potrà fruire della detrazione anche in assenza della CILA.

In allegato: Agenzia delle Entrate – risposta numero 287 del 19 luglio 2019:

AE_risposta_287_2019