Bonus Facciate

Nel dettaglio il nuovo bonus introdotto dalla Legge di Bilancio 2020.

Una delle più importanti novità fiscali contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) è il Bonus Facciate: una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici.

La misura è ai commi 219-223 dell’art 1. della legge pubblicata in Gazzetta.

Nel dettaglio, si tratta di una detrazione Irpef del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444, ossia le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (zone A) o le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, dette “di completamento” (zone B).

Se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardano interventi che influenzino dal punto di vista termico l’edificio o che interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 (linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici) e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010 (valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m²K).

In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA.

Ferme restando, comunque, le disposizioni agevolative in materia edilizia (Bonus edilizia) e di riqualificazione energetica (Ecobonus), l’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare una facciata, sia di una casa privata che di un condominio.

Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano i seguenti lavori:
• pulitura;
• tinteggiatura esterna;
• rifacimento dell’intonaco di meno del 10% della superficie della facciata;
• interventi sulle strutture opache della facciata;
• lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi.

Sono, invece, escluse dall’ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:
• sugli infissi;
• sugli impianti di illuminazione;
• sui pluviali;
• sugli impianti termici;
• sui cavi esterni.

Il Bonus facciate non sarà in conflitto con l’ecobonus per il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni. Si potrà tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus ed usufruire di entrambe le detrazioni.

L’agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.
Pertanto, per tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo.

La norma fa esplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal Decreto Mef n.41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Il bonus facciate sarà disponibile solo per un anno, quindi si potranno detrarre i costi delle spese documentate effettuate solo nel 2020. I lavori che potranno godere dell’incentivo possono essere anche quelli cominciati nel 2019 e pagati nel 2020. Non sono previsti limiti di spesa o di reddito per i contribuenti per accedere all’agevolazione.