Autoconsumo collettivo – nuova era per l’energia

Approvato alla Camera l’emendamento che dà la possibilità ai consumatori di aggregarsi in comunità di prosumer.

Sono state messe le basi anche in Italia per la creazione di comunità rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo.

Mentre il Governo italiano è al lavoro per adottare nella propria legislazione la Direttiva Comunitaria UE 2018/2001 sulle rinnovabili, la RED II, con un provvedimento ad hoc, un emendamento al DL Milleproroghe, presentato dal presidente della Commissione Industria Gianni Girotto, permette di anticipare i tempi per ciò che concerne autoconsumo collettivo ed energy communities (art. 21 e 22 della RED II).

L’autoconsumo collettivo è un sistema che consente alle “comunità energetiche” di cittadini o agli abitanti dei condomini di poter produrre, utilizzare, immagazzinare e vendere energia elettrica, risparmiando sulla bolletta, attraverso la predisposizione di impianti fotovoltaici. L’autoconsumo collettivo è in grado di rendere più efficienti i consumi elettrici, grazie alla messa in comune delle utenze elettriche e allo scambio dell’energia accumulata, diminuire i costi di trasporto che insieme agli oneri di sistema, aumentano il costo dell’energia e consumare meno energia dei fornitori.

La Direttiva UE ha incluso tra i suoi articoli misure specifiche per consentire alle famiglie, alle comunità e alle imprese di trasformarsi in produttori di energia pulita. Misure che offrono la possibilità agli edifici residenziali di installare un singolo sistema fotovoltaico e alimentare diversi appartamenti o ai cittadini di creare comunità energetiche locali autosufficienti.

L’emendamento approvato, avviando una fase di sperimentazione fino al 30 giugno 2021 per piccoli impianti fino a 200 kW, permette ai consumatori di energia elettrica di associarsi per divenire prosumer che agiscono collettivamente, a patto che questa attività non costituisca l’attività commerciale o professionale principale.

Autoconsumatori che agiscono collettivamente e comunità energetiche devono in ogni caso agire nel rispetto di una serie di condizioni.:
– Devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del DL Milleproroghe.
– Devono condividere l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.
– L’energia deve essere condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo.
– Nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT.
– Nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.

I nuovi incentivi per l’autoconsumo collettivo, che saranno definiti da uno specifico Decreto del MiSE, non andranno ad aggiungersi a quelli esistenti, ma sostituiranno il meccanismo dello “scambio sul posto”, nel rispetto dell’equilibrio complessivo degli oneri presenti in bolletta e senza la possibilità di cumulare tali incentivi con quelli del Dm 4 luglio 2019 Fer 1.