SUPERBONUS: ECOFIN APPROVA IL PNRR. CONFERMATE LE SCADENZE IN LEGGE DI BILANCIO

Il Consiglio Ue dell’economia e delle finanze (Ecofin) ha approvato il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) dell’Italia, passaggio necessario per ricevere i fondi del Next Generation EU.

Con il D.L. 06/05/2021, n. 59 convertito in legge dalla L. 01/07/2021, n. 101 – pubblicata sulla G.U. 06/07/2021, n. 160, risultava esteso il quadro delle scadenze e proroghe previste per il Superbonus 110%, tuttavia quanto riportato al il comma 74, art. 1 della L. 178/2020, disponeva che “l’efficacia delle proroghe … resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea“.  Ora l’avvallo della Commissione Europea approva definitivamente le proroghe previste dal Governo Draghi.

SCADENZE SUPERBONUS AGGIORNATE – Sulla base del testo dell’art. 119 del D.L. 34/2020, come modificato dall’art. 1 del D.L. 59/2021, comma 3, emerge quanto segue:

Comma 1: “La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022”.
Quindi la scadenza di base è il 30/06/2022.

Comma 3-bis: “Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023”. (*)
Quindi la scadenza per IACP è il 30/06/2023, salvo quanto oltre.
(*) Poiché la proroga per gli IACP (al 30/06/2023 con possibile estensione al 31/12/2023, rispetto alla scadenza ordinaria del 30/06/2022 prevista in linea generale) è introdotta dal comma 3-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, che si riferisce solo all’Ecobonus, in teoria tale proroga non è applicabile al Sismabonus, la cui scadenza quindi resterebbe fissata al 30/06/2022 anche per questi soggetti. Si tratta di un aspetto del tutto incongruente, che il legislatore dovrebbe chiarire al più presto.

Comma 8-bis: “Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Quindi la scadenza per persone fisiche uni proprietario fino a 4 unità è 31/12/2022 con SAL 60% al 30/06/2022 (se non vi è il SAL, la scadenza resta al 30/06/2022).

Comma 8-bis: “Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Quindi la scadenza per condomini è il 31/12/2022, anche senza raggiungere specifici SAL a specifiche date.

Comma 8-bis: “Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023”.
Quindi la scadenza per IACP può allungarsi a 31/12/2023 con SAL 60% al 30/06/2023 (se non vi è SAL, la scadenza resta al 30/06/2023).

Si riepiloga il tutto con la seguente tabella.

Superbonus 110% – Date di scadenza aggiornate al D.L. 59/2021

SOGGETTI

SCADENZA

Persone fisiche – Unifamiliari o unità autonome

30/06/2022

Persone fisiche – Unico proprietario fino a 4 unità

30/06/2022
Estensione al 31/12/2022 se al 30/06/2022 SAL maggiore o uguale al 60%

Condomini ed edifici plurifamiliari

31/12/2022

IACP e istituti similari

Sismabonus 30/06/2022 (vedi nota * riportata sopra)
Ecobonus 30/06/2023
Solo per l’Ecobonus, estensione al 31/12/2023 se al 30/06/2023 SAL maggiore o uguale al 60%

Cooperative edilizie e terzo settore

30/06/2022

SCADENZA SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO – La cessione del credito e lo sconto in fattura sono al momento previsti fino alla fine del 2022 (comma 7-bis, art. 121 del DL 34/2020: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”).
Pertanto, rispetto alle scadenze dell’agevolazione attualmente previste rimarrebbero scoperte solo le spese sostenute nel 2023, possibilità a oggi concessa solo agli IACP ed enti similari.