SUPERBONUS: PAGAMENTI A CAVALLO D’ANNO – CESSIONE NEGATA SENZA ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITA’

Dal mese scorso, lo Studio Favari e molti operatori del settore hanno rilevato che l’attuale apparato normativo risulta carente o comunque poco chiaro in merito alla cessione dei crediti scaturiti da pagamenti relativi a lavori non asseverabili entro fine anno (tipicamente pagamenti in acconto o pagamenti di opere che non raggiungono il SAL del 30 % o comunque il termine dei lavori).

Superbonus e opzioni alternative

L’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 prevede, infatti, che per il triennio 2020-2022 i contribuenti possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. sconto in fattura);
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. cessione del credito).

Il comma 1-bis del richiamato art. 121 prevede che le due opzioni possano essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Analisi interpretativa

Il decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020 entrato in vigore dal 6 ottobre 2020 ha sostituito i decreti del Mef del 19 febbraio 2007 e del Mise 11 marzo 2008; tale decreto è applicabile agli interventi di efficienza energetica che accedono al superbonus 110%, all’ecobonus e al bonus facciate.

A differenza di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 quater, decreto del Mef del 19 febbraio 2007, applicabile per i lavori dell’ecobonus (anche al 110%) iniziati prima del 6 ottobre 2020, il decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020 entrato in vigore dal 6 ottobre 2020 non prevede alcuna norma particolare per i pagamenti effettuati nell’anno in cui sono ancora in corso i lavori.

Per gli interventi iniziati prima del 5 ottobre 2020, infatti, l’articolo 4, comma 1 quater, decreto del Mef 19 febbraio 2007 stabiliva che «Il contribuente che non è in possesso della documentazione di cui al presente articolo, inquanto l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati» senza nulla richiedere in merito a asseverazioni e Comunicazione all’ENEA (da produrre entro 90 gg da fine lavori).

Per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, diversamente, Il decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020 non prevedere alcuna disciplina per i lavori non ultimati e ricadenti a cavallo tra due anni fiscali. Solo per la Faq Enea 3.E , ex 28, del 25 gennaio 2021, infatti, per queste detrazioni fiscali «vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell’anno successivo», indipendentemente dall’invio all’Enea della Comunicazione (da produrre entro 90 gg da fine lavori).

Come si evince da quanto riportato sopra per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, non ultimati e ricadenti a cavallo tra due anni fiscali, il contribuente avrebbe facoltà di scegliere (non risultando espressamente obbligato) di iniziare a detrarre già nel modello Redditi 2022 o 730/2022, relativi al 2021.

Per gli interventi indicati dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020 – per i quali è prevista la possibilità di accedere alla «cessione del credito» o allo «sconto in fattura», secondo le procedure indicate dal medesimo art. 121 e dal provvedimento attuativo (Provv. Ag. Entrate 08/08/2020, n. 283847) – a seguito del  decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020 entrato in vigore dal 6 ottobre 2020,  non è sufficiente il sostenimento delle spese ma serve che concorrano le seguenti ulteriori condizioni:

  1. Il comma 13 a) dell’articolo 119 del Decreto “Rilancio” prevede che: «per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). » Lo stesso principio è richiamato dall’ articolo 8 comma 1 del decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020 che riporta: «Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all’art. 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell’Allegato A. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio.»    Il comma 3 del medesimo articolo 8 cita infine: «Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica».
  2. Il comma 11 dell’articolo 119 del Decreto “Rilancio” prevede che: «Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997».
  3. Il Provv. Ag. Entrate 08/08/2020, n. 283847 prevede infine che venga effettuata una comunicazione denominata «comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», che dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per le quali viene esercitata l’opzione.

Valutazioni dello Studio Favari

Per tutti i motivi su detti, il contribuente che abbia iniziato i lavori nel 2021, richiedendo un prestito ponte ad un istituto bancario con il quale ha contrattualizzato la volontà di cedere il credito maturato da interventi indicati dal comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020, avendo effettuato pagamenti in acconto alle diverse imprese nell’anno 2021 relativi a lavori per cui NON è previsto il raggiungimento di un S.A.L. entro il 31/12/2021, NON VOLENDO ESERCITARE il diritto di fruire direttamente della prima quota di detrazione spettante, DOVREBBE POTER ESERCITARE la facoltà mantenere il credito relativo all’anno 2021 fino al termine dei lavori (nell’anno 2022) CEDENDO PER INTERO TUTTE LE QUOTE MATURATE al termine dei lavori (in ottemperanza a quanto contrattualizzato con l’istituto bancario), conseguentemente all’espletamento degli obblighi di legge che prevedono la produzione da parte di tecnici abilitati dell’ asseverazione, del visto di conformità e della compilazione della «comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica» .

Posizione dell’agenzia delle Entrate Direzione Regionale (risposta ad interpello non costituente fonte normativa legalmente estendibile)

La Circolare 24/E/2020 dell’8/8/2020 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Generale richiamata anche dall’ Interpello n° 910-284/2020 dell’Agenzia delle Entrate regione Marche – entrambi antecedenti il decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020 entrato in vigore dal 6 ottobre 2020 – riporta infine che «La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso». La stessa circolare rammenta infine che: «nella formulazione dell’articolo 121, il legislatore, nel disciplinare l’utilizzo alternativo alla detrazione spettante (sconto in fattura o cessione del credito), non ha, invero, previsto la possibilità di un utilizzo “promiscuo” della stessa (parte direttamente e parte tramite cessione); tale eventualità non è stata, peraltro, neppure prevista nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia (n. 283847/2020 sopra richiamato) attuativo degli articoli 119 e 121 del Decreto  Rilancio ».

CONCLUSIONI

Per i lavori che al 31 dicembre 2021 non raggiungano almeno il 30% dell’importo complessivo, i contribuenti non potranno optare per una delle due opzioni alternative ma andare solo in detrazione diretta. 

Consigliamo le letture di questi ulteriori articoli riportati da altri operatori del settore:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-occhio-sal-fine-anno-26763?fbclid=IwAR3Y5ktk5wHK5WiPfdcy5J3kldA9QumbLrzpvnso6lcwWIQ1gzH976HycvI

https://www.ediltecnico.it/94407/superbonus-sal-30-cessione-credito-sconto-in-fattura/amp/?fbclid=IwAR0-XdC6Eufn0c1nfaN6WDbEe4JXCfoZYyw32ARvybnnMu366pJfR0ClPJc

https://www.ediltecnico.it/94407/superbonus-sal-30-cessione-credito-sconto-in-fattura/amp/?fbclid=IwAR2Pyfn94nXKjdZ-K9e1iK1-CSIFIa0ujbV1RkeYZ1A46ILB9PaCXk7JhYI

https://www.linkedin.com/posts/alessandrodeadamo-commercialistastrategico_risposta-interpello-n-907-15952021-ed-articoli-activity-6850741655658631168-crOE

https://www.confedilizia.it/wp-content/uploads/2021/05/24ore_11.5.21_3.pdf