Nuova RTV centrali termiche a combustibile gassoso

Caldaie di condomini, scuole, ristoranti e attività artigianali: nuova regola tecnica antincendio (aggiornamento DM 12 aprile 1996).

La nuova RTV “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi” è stata notificata alla Commissione europea il 04/06/2019 con n. 2019/0263/I – I20, termine dello status quo 05/09/2019, per poi terminare il percorso verso la Gazzetta ufficiale (in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione).

Il provvedimento notificato aggiorna le precedenti disposizioni di sicurezza antincendio per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 12 aprile 1996, modificato con Decreto del 16 novembre 1999 e Decreto 23 luglio 2001.

La necessità di aggiornare e semplificare le disposizioni di sicurezza antincendio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti impiantistici e le caratteristiche dei relativi ambienti, anche al fine di superare alcune criticità che attualmente richiedono il ricorso a specifici procedimenti di deroga, è dettata dall’evoluzione tecnologica, avvenuta negli ultimi anni, nel settore impiantistico con la pubblicazione di specifiche tecniche, di prodotto e di installazione, adottate dagli enti di normazione sia a livello comunitario che nazionale.

L’obiettivo della revisione è raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio e/o esplosione, limitando, in caso di evento incidentale, fuoriuscite di combustibile gassoso, danni alle persone e ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.

Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.

Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; di conseguenza se la somma risulta essere maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del Decreto.

La nuova regola tecnica si applica agli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di emanazione del Decreto.

Non è previsto alcun adeguamento alle nuove disposizioni per gli impianti esistenti di portata termica superiore a 116 kW approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
Non è richiesta la conformità alla nuova regola tecnica anche per gli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

Nel dettaglio, lo schema di Decreto si compone di sei articoli e due allegati:
– art. 1: Campo di applicazione;
– art. 2: Obiettivi;
– art. 3: Disposizioni tecniche;
– art. 4: Impiego dei prodotti per uso antincendio;
– art. 5: Disposizioni per gli impianti esistenti;
– art. 6: Disposizioni finali;
– Allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi;
– Allegato 2: Elenco specifiche tecniche.