Bonus caldaie 2020

Come migliorare l’efficienza con l’acquisto di un nuovo impianto, beneficiando del Bonus Caldaie.

Il Bonus caldaie, contenuto nella Legge di Bilancio 2020, offre un’ottima opportunità per procedere alla sostituzione ed installazione di un nuovo impianto di riscaldamento più efficiente.

L’agevolazione, sotto forma di detrazione fiscale in fase di dichiarazione dei redditi, è in vigore per l’intero anno 2020.

La sostituzione della caldaia, essendo un intervento volto a sostituire un componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, e quindi identificabile come “manutenzione straordinaria”, rientra tra le spese per cui spetta il bonus mobili, ma anche nell’Ecobonus.

Per averne diritto occorre che:
• l’immobile sia accatastato o in fase di accatastamento;
• si sia in regola con il pagamento di eventuali tributi sull’immobile;
• l’impianto di riscaldamento sia già presente.

Le aliquote in vigore sono:

Aliquota 65%, prevista per:
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi termoregolazione evoluti in classe V, VI o VIII;
• installazione di impianti costituiti da sistema integrato tra caldaia a condensazione e pompa di calore, detti sistemi ibridi.
Aliquota 50%, prevista per:
• installazione di una caldaia a condensazione di classe A.
Per l’installazione di modelli di caldaie inferiori alla classe A non è prevista nessuna detrazione fiscale.

Le spese ammesse al beneficio fiscale sono:
• smontaggio della caldaia da sostituire;
• acquisto e posa della nuova caldaia;
• eventuali opere murarie;
• prestazioni professionali per sopralluoghi e modalità di intervento.

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef ripartita in 10 quote annuali, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021, con rate di identico importo. Non sarà invece più possibile usufruire dello sconto immediato in fattura (possibile solo per i lavori condominiali pari o superiori a 200.000 euro).

Per l’anno solare 2020, l’importo massimo detraibile per ciascun immobile è pari a € 30.000.

Le modalità di pagamento ammesse sono:
• chi non è titolare di reddito di impresa deve effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, cosiddetto parlante;
• chi è titolare di reddito di impresa è esonerato dall’obbligo di pagamento mediante bonifico parlante. Potrà utilizzare anche un’altra modalità di pagamento (no contanti o assegno), purché fornisca altro tipo di documentazione idonea, come ricevuta del pagamento con bancomat o carta di credito.

In ogni caso, qualunque sia il metodo di pagamento, devono risultare chiare le seguenti informazioni:
• causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
• codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
• il numero e la data della fattura.

I documenti necessari per richiedere l’agevolazione fiscale sono:
• perizia asseverata di un tecnico abilitato che attesti i requisiti tecnici della caldaia e il conseguente miglioramento energetico;
• certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche.
E’ obbligatorio conservare tutta la documentazione in caso di eventuali controlli per un tempo di 10 anni.

Infine, per portare in detrazione le spese sostenute, è indispensabile effettuare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dall’installazione della caldaia, con la scheda informativa dei lavori effettuati e l’attestazione della classe energetica.

Anche per acquistare una stufa a pellet, cioè un sistema di riscaldamento che utilizza materiali combustibili ecologici, è possibile usufruire del bonus.

L’agevolazione è articolata nello stesso modo del bonus caldaia, ovvero a scelta tra una detrazione del 50% se rientra nel bonus ristrutturazioni e del 65% nel caso rientri nell’ecobonus.

In questo secondo caso è necessario che la stufa rispetti dei parametri ben precisi:
• rendimento utile alla potenza nominale della stufa pari ad almeno l’85% (classe 3 della norma europea EN 303-5);
• rispetto del limite di emissioni fissato dal DL 152/2006;
• rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti dal DL 192 del 2005 per abitazioni ubicate nelle zone climatiche C, D, E, F.

Così come per le caldaie, va effettuata la comunicazione ENEA entro 90 giorni dall’intervento.