Lavori elettrici – PES, PAV, PEI.

Riepilogo definizioni e requisiti

Riepiloghiamo le definizioni ed i requisiti delle qualifiche di PES, PAV e PEI, introdotte dalla Norma CEI 11-27 III edizione (giunta alla IV edizione), relative all’esecuzione dei lavori elettrici in bassa tensione (fino a 1000 V c.a. o 1550 V c.c.).

Definizioni:
P.ES. (Persona ESperta): persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ.
P.AV. (Persona AVvertita): persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche.
PE.I. (PErsona Idonea): persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE.

Si richiamano le categorie di lavoro elettrico sopra citate:
– Lavoro SOTTO TENSIONE: lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature, o comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto tensione (ovvero collegate, attive e nel loro normale funzionamento). La zona di lavoro sotto tensione (DL) è la distanza limite entro la quale l’esecuzione di un lavoro elettrico è considerato a contatto con parti in tensione, detta zona si estende per una distanza di 15 cm intorno alla parte attiva in tensione, definendo così l’area di lavoro sotto tensione. In questa zona non sono ammesse persone non autorizzate ed eventuali oggetti mobili che non vengono utilizzati per lo svolgimento del lavoro.
– Lavoro FUORI TENSIONE: lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature o parti di impianti elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per l’esecuzione del lavoro.
– Lavoro IN PROSSIMITÀ: lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento e quindi in tensione. La zona di lavoro in prossimità (DV) è la distanza oltre i 15 cm e fino a 65 cm dalla parte attiva in tensione entro la quale un lavoro elettrico viene considerato in prossimità. In questa zona devono essere messe in atto tutte le precauzioni necessarie affinché sia impedita la penetrazione, diretta o indiretta, nella adiacente zona di lavoro sotto tensione, mentre al di fuori della zona di lavoro in prossimità si presuppone l’assenza di rischio elettrico.

La zona di lavoro non elettrico (compresa tra la distanza DV e la distanza DA9) è stata introdotta nella IV edizione della norma al fine di definire le condizioni per operare entro tale zona in quanto nella precedente edizione della norma tali condizioni non erano specificate né lo erano in alcuna legislazione nazionale.

 

I requisiti necessari per rivestire i ruoli di PES, PAV, PEI sono i seguenti.

Ruolo di PES o PAV.
Nel caso di un lavoratore autonomo è sufficiente un’autocertificazione scritta da consegnare al committente su richiesta. Per un lavoratore dipendente di un’azienda, invece, l’assegnazione del ruolo di PES o PAV è di esclusiva facoltà del datore di lavoro: la designazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal lavoratore a cui viene attribuito il ruolo. In questo caso, il datore di lavoro deve basarsi sulla preparazione del dipendente (eventuale diploma o attestato di formazione) o sulla sua esperienza in campo. Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso dei necessari requisiti, può richiedere al lavoratore di frequentare apposito corso di formazione PES / PAV con i contenuti specifici dettati dalla normativa CEI 11-27.

Non sono tenuti a frequentare il corso dedicato alla formazione PES/PAV:
– Operatore in possesso di diploma tecnico di scuola superiore (ITIS o IPSIA o comunque equivalente);
– Operatore elettrico che, a discrezione del datore di lavoro, è in possesso di tutti i requisiti necessari per essere definito PES o PAV;
– Datore di lavoro o lavoratore autonomo in possesso dei requisiti tecnico/pratici dettati dalla norma CEI 11-27.

Ruolo di PEI
I requisiti necessari che deve avere un lavoratore per essere designato come PEI sono:
– frequentare un modulo di formazione apposito;
– avvalersi della “Formazione per affiancamento”, ovvero un vero e proprio addestramento ai lavori sotto tensione in affiancamento al datore di lavoro o ad una PEI già in essere.